LA CORTE DI APPELLO DI TRIESTE 
 
    Ha emesso la seguente ordinanza, nel  procedimento  in  grado  di
appello iscritto al n. 270/2010 R.G. promosso con ricorso  depositato
il 30 novembre 2010 da Sandra Osso con gli avvocati Daniela  Graziani
e  Giulia  Pividori  contro  l'Istituto  nazionale  della  previdenza
sociale (I.N.P.S.), in persona  del  Presidente  in  carica  con  gli
avvocati Giovanni Maria Maggio e Franco Maria Foramiti; 
    Con ricorso depositato il 23 giugno 2009 Sandra Osso si rivolgeva
al Tribunale di Udine - Giudice del lavoro, esponendo di avere svolto
attivita' di lavoro subordinato dal 1° settembre 1967 sino al  giorno
11 agosto  2000  maturando  cosi'  una  contribuzione  pari  a  1.699
settimane utili ai fini pensionistici. Esponeva poi la ricorrente  di
avere, nel febbraio 2001, inoltrato  domanda  all'Istituto  parte  in
causa volta a ricevere l'autorizzazione a proseguire  volontariamente
la contribuzione: detta richiesta era stata accolta nel luglio 2001 e
quindi l'interessata, sino a tutto  il  mese  di  marzo  2004,  aveva
provveduto a versare all'I.N.P.S. la  somma  di  € 24.355,80  per  la
citata contribuzione volontaria si da raggiungere un  numero  di  130
settimane utili ed un totale di 1.829  settimane  utili  ai  fini  di
pensione. Nelle more peraltro e negli anni dal 2003 al marzo 2005  la
Osso  aveva  intrapreso  un'attivita'  di   lavoro   saltuario   come
promotrice commerciale solo nei fine settimana versando i  contributi
nella gestione separata di  cui  all'art.  2,  26°  comma,  legge  n.
335/1995 gestione cui si era  iscritta  nell'ottobre  2002.  Era  poi
accaduto che, maturata  l'anzianita'  contributiva  per  effetto  del
cumulo fra contributi per lavoro dipendente  (come  detto  sopra  dal
1967 al 2000)  e  della  contribuzione  volontaria,  l'attrice  aveva
richiesto nel gennaio 2005 la concessione della pensione e che  detta
sua richiesta era stata accolta con istituzione dall'aprile  2005  di
assegno. Era seguita  poi  richiesta  dell'interessata  avanzata  nel
giugno 2007 volta ad ottenere la pensione supplementare per il lavoro
svolto come promotrice dal 2003  al  2005;  pero'  nell'ottobre  2008
infine l'I.N.P.S. aveva segnalato all'attrice la presenza  di  doppia
contribuzione dal 2003 al 2005 (si trattava dei contributi  volontari
e di quelli versati per la gestione separata) e che detta ipotesi non
era consentita dall'art. 6 del d.lgs. n. 184/2007. L'ente  resistente
aveva poi revocato la pensione di anzianita' in essere  per  avvenuto
annullamento della contribuzione volontaria e  comunicato  alla  Osso
l'esistenza di un indebito di € 82.502,96 per i ratei di  pensione  a
lei pagati dall'aprile 2005 all'ottobre 2008. La  ricorrente,  curati
gli incombenti di carattere preliminare al giudizio, quindi agiva  in
giudizio  per  fare  appurare  il  suo  diritto  a  proseguire  nella
contribuzione volontaria nel periodo  2003/2005,  l'annullamento  del
provvedimento di revoca della pensione di  anzianita'  di  cui  aveva
goduto sino al mese di ottobre 2008  e,  in  subordine,  la  condanna
dell'Istituto a restituire le somme pagate  dall'interessata  per  la
contribuzione volontaria. 
    Si costituiva in giudizio l'I.N.P.S. per resistere  alle  pretese
dell'attrice e chiedendone la reiezione. La  causa,  senza  attivita'
istruttoria, veniva decisa dal Tribunale di Udine con la sentenza  n.
142/2010 del 15 giugno-24 settembre 2010. 
    Contro tale pronuncia, che accoglieva solo in parte  la  domanda,
posta in via subordinata, di restituzione  delle  somme  versate  per
contribuzione  volontaria  dalla  ricorrente,  proponeva  rituale   e
tempestivo appello Sandra Osso sulla scorta di due motivi. 
    Osservava dunque l'appellante che la decisione assunta era errata
dato  che  essa  aveva  mal  interpretato  il  quadro  normativo   di
riferimento e l'art. 6  d.lgs.  n.  184/1997  il  quale  non  vietava
affatto in questo caso il cumulo delle due contribuzioni e  cioe'  di
quella volontaria nonche' di quella nella gestione  separata.  Notava
ancora  la  ricorrente  che  il  giudice  non  aveva  riscontrato  il
carattere discriminatorio dell'art. 6 del d.lgs.  n.  184  citato  in
tema di divieto di cumulo di contribuzioni ove raffrontato  ad  altre
analoghe fattispecie in cui detto divieto non sussisteva. 
    Si costituiva in  giudizio  l'ente  appellato  per  resistere  al
gravame  e  chiedere  la  reiezione  di  esso  e  formulando  appello
incidentale  volto  ad  escludere  che  le   somme   da   restituirsi
all'attrice fossero produttive di interessi. 
    Le parti autorizzate ad un tanto, redigevano  note  difensive  ad
all'udienza del 17 ottobre 2013 la causa veniva discussa. 
    Viene qui sollevata questione di legittimita' riferita alla norma
di cui all'art. 6, II comma, del d.lgs. n. 184/1997 con riguardo agli
articoli 3, I e II comma, 35, I comma  e  38,  I  e  II  comma  della
Costituzione nella parte in cui  essa,  in  base  all'interpretazione
datane in I grado e piu' corretta, vieta il cumulo fra  contribuzione
previdenziale volontaria e contribuzione nella gestione separata  nei
casi, come il presente, di prosecuzione dell'attivita' lavorativa per
un limitato quantitativo di ore a settimana e per redditi  da  lavoro
con compensi ben inferiori ad € 3.000,00 annui. In punto rilevanza si
osserva che e' la norma in oggetto (e cioe' l'art.  6  II  comma  del
d.lgs.  n.  184/1997)  ad  impedire  il  ricorso  alla  contribuzione
volontaria per contestuali periodi di assicurazione ad una  forma  di
previdenza obbligatoria come qui, e cioe' in ipotesi in cui  oltre  a
detta contribuzione vi sia stata quella nella c.d. gestione  separata
di cui all'art. 2, 26° comma, della legge n. 335/1995. 
    Va osservato poi che, solo in fatto, non vi e' contrasto  fra  le
parti in merito ad un dato di fatto e quindi  sulla  circostanza  per
cui la ricorrente lavoro' dal 2003 al 2005 come promotrice  nei  fine
settimana percependo degli importi pari ad € 2.527,00 (nel  2003),  €
2.909,00 (nel 2004) ed € 1.211,00 (nel 2005) come traspare dal doc. 5
attoreo (estratto contributivo formato dall'istituto parte in causa). 
    La norma di cui all'art. 6, II  comma,  del  d.lgs.  n.  184/1997
cosi' recita «... La contribuzione  volontaria  non  e'  ammessa  per
contestuali periodi di assicurazione ad una delle forme di previdenza
obbligatoria per  lavoratori  dipendenti,  pubblici  e  privati,  per
lavoratori autonomi e per liberi professionisti, nonche' per  periodi
successivi alla data di decorrenza della pensione diretta liquidata a
carico delle predette forme  di  previdenza  ...».  Come  notato  dal
Tribunale di Udine l'interpretazione di siffatta norma e' chiara e fa
intendere che il legislatore abbia  voluto  escludere  il  cumulo  di
contribuzione, volontaria e non, in ogni caso tanto  da  essere  reso
palese dall'elencazione contenuta  in  essa  (lavoratori  dipendenti,
autonomi e professionisti). Va ora rilevato pero'  che  in  casi  per
molti versi simili al presente la disciplina del  divieto  di  cumulo
citata non viene estesa: un tanto vale per i lavoratori dipendenti  a
tempo parziale di tipo verticale, orizzontale e ciclico ed in base al
dettato dell'art. 8 del d.lgs. n. 564/1996 come  integrato  nel  1998
dal  d.lgs.  n.  278/1998,  art.  3,  comma  1,   sub   d)   e   cio'
significativamente, con una norma definita nella  sua  interezza  nel
1998, dopo quindi l'intervento del d.lgs. n. 184/1997 di cui  si'  e'
detto prima; lo stesso ente convenuto ha dato atto di un tanto  nella
propria circolare del 29 marzo 2009, n. 45. 
    Analogamente, il d.lgs. n. 276/2003 agli articoli 70 e 72 in tema
di prestazioni occasionali di  carattere  accessorio  e  di  relativa
contribuzione nella gestione separata di cui all'art. 2,  26°  comma,
legge n. 335/1995 non prevede  divieto  di  cumulo  con  un'eventuale
contribuzione volontaria, come si e' dato cura di asserire lo  stesso
istituto nella circolare n. 91 del 9 luglio 2010 proprio con riguardo
al dettato dell'art. 6, comma II d.lgs.  n.  184/1997  e  cio'  avuto
riguardo a redditi da lavoro ben superiori  a  quelli,  in  concreto,
prodotti nei tre anni dal 2003 al 2005 dall'attrice e di cui al  doc.
5 citato prima (a fronte di un dato normativo del d.lgs. n.  276/2003
che va invece da 3.000,00 a 5.000,00 euro all'anno). Ne va sottaciuto
il  dato,  eloquente,  per  cui  in  sede  parlamentare  la  presente
incongruenza, riferita agli iscritti alla gestione separata  che  non
possono integrare i versamenti contributivi in  modo  volontario,  e'
stata posta in risalto ai fini dell'integrazione  del  dettato  della
legge n.  243/2004,  art.  1,  ma  inutilmente.  Di  qui  il  rilievo
dell'irragionevolezza di detto stato di cose ed infatti per attivita'
di lavoro consimili per impegno orario e per  reddito  conseguito  si
sono adottate soluzioni  diverse  con  il  divieto,  nel  caso  della
ricorrente, di cumulare i versamenti effettuati in via volontaria. Di
qui un evidente «vulnus»  sotto  il  profilo  della  definizione  del
regime applicabile a casi del tutto  corrispondenti  sotto  l'aspetto
fattuale ex art. 3 Cost. Parimenti, sul  versante  della  tutela  del
lavoro in ogni sua forma  ed  applicazione  (art.  35  Cost.)  la  su
riferita diversita' di trattamento della disciplina  del  cumulo  fra
contribuzione volontaria ed  altre  forme  di  contribuzione  risulta
difficilmente giustificabile essendo evidente che ogni prestazione di
lavoro merita considerazione eguale pure sul  versante  contributivo.
Da  ultimo,  con  riferimento  all'art.  38,  II  comma   Cost.,   la
differenziazione posta in risalto priva i soggetti come la ricorrente
di  un  idoneo   riconoscimento   dell'attivita'   svolta   e   degli
accantonamenti effettuati per provvedere alla propria vecchiaia.